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Moratoria Pmi: proroga scadenze garanzia e controgaranzia.

  Pubblicato il 16 Lug 2015  10:25
Moratoria Pmi: proroga scadenze garanzia e controgaranzia Fondo di Garanzia per le operazioni di allungamento e sospensione dei finanziamenti alle PMI.
 
Dopo il nuovo Accordo 2015 per il Credito alle PMI fra ABI (banche italiane) e associazioni imprenditoriali – per la sospensione o allungamento dei finanziamenti alle imprese – il Fondo di Garanzia proroga la scadenza delle operazioni che lo utilizzano: le indicazioni sono contenute nella circolare 10/2015 del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia, che recepisce l’Accordo per il credito del 31 marzo 2015 e:

«ammette alla procedura automatica di variazione della durata della garanzia» le operazioni «già garantite per le quali sia stata adottata delibera di sospensione o allungamento da parte del soggetto finanziatore».

Operazioni ammesse
Ricordiamo che in base all’Accordo per il Credito 2015, le operazioni di sospensione o allungamento finanziamenti sono possibili per le PMI in bonis e consentono di sospendere per 12 mesi la quota capitale di mutui e leasing, allungare il piano di ammortamento dei mutui fino a 4 anni, le scadenze del credito a breve termine fino a 270 giorni e del credito agrario fino a 120 giorni. Le PMI devono essere operanti in Italia, e al momento della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate come sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni.

Modello di comunicazione
Per ottenere la proroga automatica bisogna comunque inviare comunicazione di variazione della durata dell’operazione entro sei mesi dalla delibera di allungamento o sospensione, mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo fdggestione@postacertificata.mcc.it, utilizzando l’allegato 13 sexies delle disposizione operative (disponibile sul sito del Fondo di Garanzia) compilato in ogni sua parte. Le comunicazioni inviate in modo non conforme al modello di cui all’allegato, o senza rispettare i termini, sono considerate inefficaci ai fini della proroga (quindi la garanzia resta sulla durata originaria dell’operazione).
 
Scadenza domanda
La comunicazione può  essere inviata anche dopo la scadenza del termine di validità dell’accordo credito PMI 2015 (31 dicembre 2017), ma comunque deve rispettare i sei mesi dalla delibera di allungamento o sospensione del finanziamento. La comunicazione comporta l’automatico adeguamento della durata della garanzia da parte del gestore, che un’ulteriore comunicazione di accoglimento della domanda. Non sono richieste commissioni aggiuntive.
 
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